Visite mediche straordinarie: può richiederle il datore di lavoro?

 

La sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro è un presidio di fondamentale importanza per la tutela della salute dei lavoratori. Il suo responsabile principale, ovvero il medico competente (chiamato anche medico del lavoro), si occupa di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria prevista per legge, e gestisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sotto la sua tutela.

Al centro della sorveglianza sanitaria si trovano le visite mediche, suddivise in numerose tipologie di prestazioni sanitarie differenti che il medico, a seconda dei casi, può o deve erogare. Ora, proprio in tema di obbligatorietà della visita regna una certa confusione: un datore di lavoro può richiedere una visita medica di propria iniziativa?

Prima di risolvere il dubbio, è necessario fare un passo indietro e parlare di sorveglianza sanitaria, soffermandosi in particolare sulla figura del medico competente e sulle visite mediche che deve effettuare.

 

Sorveglianza sanitaria e visite mediche

La normativa che regola la sorveglianza sanitaria è, nelle sue linee fondamentali, il ben noto D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il tema della sorveglianza sanitaria è descritto nel titolo I del D.lgs 81/08. In particolare la norma definisce le competenze e il processo di abilitazione per svolgere il ruolo, le attività  ed infine le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria (art. 41).

La sorveglianza si esplicita principalmente nell’erogazione periodica di visite mediche, che vengono definite in funzione dei rischi del lavoratore. Nelle visite mediche sono ricompresi anche gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente. Tali visite possono essere classificate in base alle differenti funzioni:

1) La visita medica preventiva (che può essere svolta anche in fase preassuntiva) serve a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica cui un lavoratore viene destinato;

2)  La visita medica periodica, effettuata solitamente una volta all’anno, garantisce un controllo regolare dello stato di salute del lavoratore;

3) La visita medica su richiesta del lavoratore viene effettuata solo nel caso in cui il medico competente ritenga che la richiesta stessa sia correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore;

4) La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro viene effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) La visita medica precedente alla ripresa del lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che hanno registrato un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi.

Oltre a questi casi, la visita medica potrebbe rendersi necessaria anche nel caso in cui vi sia un cambio di mansione del lavoratore.

 

Il giudizio di idoneità

Al termine della visita medica, il medico competente è tenuto a esprimere un giudizio di idoneità del lavoratore per la mansione specifica a cui è stato assegnato.

Uno degli strumenti più importanti per la sorveglianza sanitaria sono le numerose visite mediche di cui si occupa il medico competente (Foto: Freepik).

Egli può certificare quattro diversi giudizi:

1) Idoneità: il lavoratore viene giudicato idoneo all’attività lavorativa;

2) Idoneità parziale: può essere sia temporanea sia permanente, e permette al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa con prescrizioni e/o limitazioni di varia natura (utilizzo di specifici DPI, esclusione da particolari mansioni etc.);

3) Inidoneità temporanea: essa è di norma determinata da condizioni patologiche quali malattie e/o infortuni tali da impedire lo svolgimento del lavoro. In tal caso, bisogna precisare i limiti temporali dell’inidoneità stessa;

4) Inidoneità permanente: il lavoratore, di solito in seguito a malattia e/o infortunio, viene giudicato non più idoneo a svolgere l’attività lavorativa in esame.

 

Si ricorda che il medico competente ha il dovere di allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria di ciascun lavoratore. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio medesimo.

 

Visite ‘extra’: il datore di lavoro può richiederle?

Torniamo alla domanda con cui abbiamo cominciato: una visita medica può essere richiesta dal datore di lavoro?

Tale sorveglianza, ai sensi dell’articolo 41, viene effettuata in tre circostanze:

1) nei casi previsti dalla normativa vigente ed in conformità con lo Statuto dei lavoratori;

2) nei casi previsti dalla valutazione dei rischi aziendali come recentemente modificato dalla legge 85/2023;

3) qualora il lavoratore ne faccia richiesta, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi della mansione specifica.

Pertanto non è possibile, per un datore di lavoro, richiedere che un proprio lavoratore venga sottoposto ad una visita medica. Tale diritto spetta invece prima al lavoratore, che ha facoltà di richiedere in ogni momento (meglio se tramite una richiesta scritta) una visita medica, e al medico competente, che valuta se le ragioni della domanda sono correlate ai rischi professionali.

 

Che cosa può fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro, pertanto, non può imporre in nessun modo una visita medica al proprio lavoratore. È però possibile, per lui, portare all’attenzione del medico competente alcuni elementi relativi all’organizzazione lavorativa (cambi di mansione, insorgenza di nuovi rischi, significative modificazioni nell’organizzazione dell’ambiente di lavoro etc.) che potrebbero determinare il bisogno di una nuova valutazione.

La valutazione finale, però, spetta al medico competente, al quale il datore di lavoro deve sempre assicurare l’autonomia necessaria per lo svolgimento di tutti i suoi compiti (art. 39 comma 4).

L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (Foto: Freepik).

In alternativa, il datore di lavoro può sollecitare il lavoratore sensibilizzandolo a richiedere una visita medica straordinaria. Anche in questo caso, però, è bene sottolineare che l’ultima parola spetta al lavoratore.

 

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(In copertina, rielaborazione di un’immagine da Freepik)

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