Valutazione rischio microclima
Con l’aumento delle temperature esterne aumentano anche i rischi per i lavoratori derivanti dalla permanenza in luoghi di lavoro con condizioni termiche non confortevoli e si rende necessaria la valutazione rischio microclima.
Il microclima di un ambiente di lavoro, cioè quel complesso di parametri fisici (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità relativa) che insieme a parametri quali attività metabolica ed abbigliamento caratterizzano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori, è un elemento molto importante di ogni valutazione dei rischi.
Infatti l’ambiente termo-igrometrico in cui opera un lavoratore non solo può comprometterne la sicurezza e salute, ma può essere non adeguato alla attività e creare vere e proprie sensazioni di disagio (discomfort).
Riguardo alle condizioni di benessere estive, con riferimento alle stesse attività:
– la “temperatura operativa deve essere compresa tra 23 °C e 26 °C”;
– la “differenza verticale di temperatura dell’aria tra 1,1 m e 0,1 m dal pavimento (livello testa e caviglia) deve essere minore di 3 °C”;
– “l’umidità relativa deve essere compresa tra il 30% e il 70%”.
La valutazione microclima ambientale e del comfort dei lavoratori avviene mediante la misurazione di parametri ambientali ed individuali, misurazione seguita dall’elaborazione di specifici indici di comfort che permettono di esprimere numericamente le condizioni microclimatiche di un ambiente.
Come indicato da Inail si possono distinguere, dal punto di vista termico, diverse tipologie di ambiente:
– “ambienti moderati, in cui si possono raggiungere condizioni di comfort”;
– “ambienti severi in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore”.
Cosa fare?
Intervento di un tecnico specializzato per rilevazione dei parametri con strumentazione certificata in tutti i punti a rischio microclima
– Relazione Tecnica riportante tutti i parametri rilevati e gli indici di comfort emersi dall’analisi
– Piano di miglioramento per adozione delle idonee misure di protezione (uso dpi) e formazione lavoratori
Riferimenti normativi:
Allegato IV, D.Lgs. N. 81/20008