Valutazione Rischio Macchine: per il ddl c’è sempre l’obbligo

Dubbi tra Valutazione Rischio Macchine e Direttiva Macchine

La Direttiva Macchine, entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009 è un insieme di regole definite dall’Unione europea, rivolto ai costruttori di macchine, che si prefiggono di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine immesse sul mercato europeo; essa si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento.

La Direttiva Macchine differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:

  1. Macchine che devono essere certificate da Enti Terzi, per le quali la conformità a requisiti è valutata da appositi enti (organismi notificati)
  2. Macchine che possono essere autocertificate dal produttore, per le quali è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell’allegato V della Direttiva stessa.

Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della Direttiva devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della Direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano.

Per ogni macchina prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:

  • fascicolo tecnico della costruzione (FTC), che deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine
  • valutazione di conformità
  • il manuale d’uso e manutenzione

inoltre devono essere visibili sulla macchina stessa:

  • il marchio CE
  • nome del fabbricante e suo indirizzo
  • designazione della serie o del tipo
  • anno di costruzione

Per il datore di lavoro introdurre in azienda macchine in possesso delle certificazioni e dei requisiti richiesti dalla Direttiva Macchine non significa l’esenzione dall’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine stesse; per tanto il datore di lavoro deve adoperarsi affinché sia svolta la valutazione rischio macchine e sia attuato il piano di miglioramento e l’adeguata formazione agli operatori al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Diverse sentenze hanno dimostrato che “l’inadeguatezza dei presidi antinfortunistici rende irrilevante la mera presenza formale di una certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza” – Cassazione Penale, Sez. IV –Sentenza n. 7818 del 2° febbraio 2015.

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