Si può essere licenziati in caso di assenza ingiustificata al corso di formazione sulla sicurezza
Una sentenza di questo mese ha dichiarato legittimo il licenziamento di un lavoratore che non ha partecipato alla formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Secondo il Testo Unico 81/08, il datore di lavoro deve assicurarsi “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.
D’altro canto il lavoratore ha l’obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, quindi ha anche l’obbligo, penalmente sanzionato, di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
Proprio questo aspetto è stato al centro di una sentenza, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso del licenziato da un’azienda “a seguito di una lettera di addebito con cui era stata contestata una assenza ingiustificata in data …, per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa”.
La Corte ha ritenuto il gesto come “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.
E’ sempre bene ricordarsi che i lavoratori devono “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” , anche partecipando ai corsi di formazione.
Reform, ente di formazione accreditato, eroga i corsi di formazione secondo Accordo Stato Regioni presso le aziende o a calendario nelle province di Modena, Bologna, Mantova, Verona.
Per info scrivete a: divisioneformazione@grupporemark.it
Fonte: Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – Sentenza n. 138 del 07 gennaio 2019