Rifiuti AEE, definite le tariffe per i produttori da versare entro il 31/10/2018

Come previsto dal DM Ambiente 17 giugno 2016, il Comitato di vigilanza e controllo ha approvato le quote di mercato e le tariffe che i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono versare relativamente all’anno 2017.

Questa tariffa copre gli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed è composta da una quota fissa, pari a € 10,00, ed una variabile calcolata in base alle quote di mercato ricavate dalla comunicazione annuale presentata entro il 30 aprile 2018 al Registro AEE.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2018 tramite bonifico bancario direttamente dal produttore (o suo delegato) oppure dal Sistema collettivo di gestione a cui il produttore ha aderito; la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Registro AEE, accedendo all’area riservata.

I produttori potranno trovare tutte le informazioni in merito agli importi e alle modalità di pagamento nella sezione “Quote e Tariffe” dell’area riservata del sito www.registroaee.it, accedendo con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto delegato.

Ricordiamo che il D.lgs. 49/2014 definisce come produttore la persona fisica o giuridica che:

  1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
  3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

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