RENTRI – Un treno da non perdere per le imprese!
Per chi si occupa di gestione dei rifiuti in Italia, la nascita del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta una svolta decisiva.
Il RENTRI nasce come attuazione dell’art. 188-bis del D. Lgs 152/2006: si tratta di un registro digitale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che garantisce la completa tracciabilità dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento.
Si tratta di un momento importante per le imprese, che dovranno ristrutturare il proprio sistema di gestione dei rifiuti su ogni fronte, a partire dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) fino al registro di carico e scarico ed eventualmente al MUD.
Oggi parleremo delle caratteristiche principali del RENTRI e del suo funzionamento, individuando poi le categorie di imprese per cui esso è obbligatorio e le tempistiche entro cui andrà adottato.
RENTRI: di cosa si tratta?
Come accennato, il RENTRI è un sistema digitale che raccoglie e monitora i dati relativi alla gestione dei rifiuti. Questo strumento è stato creato per sostituire l’attuale sistema cartaceo, riducendo il rischio di errori e garantendo trasparenza e tracciabilità.
Il regolamento relativo al RENTRI è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2023 (D.M. n. 59/2023), mentre sul finire dell’anno scorso sono usciti tre decreti direttoriali, il D.D. 97 (22/09/2023), il D.D. 143 (6/11/2023) e il D.D. 251 (19/12/2023): il primo ha indicato le scadenze per l’entrata in vigore degli obblighi previsti dal sistema RENTRI, mentre il secondo ha definito alcune modalità operative di dettaglio e il terzo ha fornito le prime istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di registri e formulari.
A partire dal 7 novembre 2023 è stato aperto il Portale RENTRI nazionale, sul quale si possono trovare importanti servizi di supporto e informazione per gli utenti e notizie relative alle scadenze programmate.

Il RENTRI è un deciso passo in avanti dell’Italia verso la digitalizzazione, l’ottimizzazione e la trasparenza nel sistema di raccolta dei rifiuti (Foto: Unsplash).
Obblighi e scadenze del RENTRI (D.D. n. 97 22/09/2023)
Per alcune imprese, iscriversi al RENTRI sarà obbligatorio per legge. Col passare del tempo, inoltre, questo obbligo si estenderà a differenti tipi di aziende. L’entrata in vigore del RENTRI è dunque scaglionata, con tempistiche specifiche per l’iscrizione e per l’adeguamento alla nuova disciplina. Nello specifico, possiamo individuare tre categorie di soggetti coinvolti, che corrispondono ad altrettante scadenze:
1) Gli enti e le imprese con più di cinquanta dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nonché tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali di rifiuti sono obbligati a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, primo giorno di accesso all’area operatori, ed entro il 13 febbraio 2025 (circa 80.000 imprese coinvolte);
2) Gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, invece, potranno iscriversi a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (circa 150.000 imprese coinvolte);
3) I restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi, infine, avranno tempo dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 per effettuare l’iscrizione (circa 250.000 imprese coinvolte).

All’introduzione del RENTRI si sovrapporrà anche l’introduzione di nuovi modelli per i documenti che garantiscono la tracciabilità della gestione dei rifiuti (Foto: Unsplash).
In questo modo, entro febbraio 2026 saranno iscritti al RENTRI le seguenti categorie di soggetti:
– Tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi;
– Le imprese con più di dieci dipendenti produttrici di alcuni rifiuti non pericolosi per i quali si rinvia all’art. 184 del D. Lgs. 152/2005 ss. mm. e ii.;
– Enti ed imprese che effettuano ogni tipo di trattamento dei rifiuti;
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di alcuni tipi di rifiuti;
– Tutte le imprese di commercio e/o trasporto di rifiuti (trasportatori e intermediari) pericolosi o non pericolosi.
I soggetti non obbligati a iscriversi al RENTRI sono esonerati anche dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ma dovranno comunque registrarsi al portale RENTRI entro il 13 febbraio 2025, in modo da poter emettere e vidimare i nuovi FIR (vd. sotto).
I soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI possono farlo su base volontaria, così come possono cancellarsi in ogni momento dalla piattaforma.
Le scadenze dei nuovi modelli di registro e formulario (D.D. n. 97 22/09/2023)
All’introduzione del RENTRI si sovrapporrà anche l’introduzione di nuovi modelli per i documenti che garantiscono la tracciabilità della gestione dei rifiuti. Tali modelli saranno più articolati che in passato, ed anche la loro introduzione sarà parcellizzata:
A partire dal 13 febbraio 2025, cioè dalla fine del primo scaglione di cui sopra, entreranno in vigore i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico (registro c/s) e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). A partire dalla stessa data, le imprese con più di 50 dipendenti e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali saranno obbligati a compilare il nuovo registro c/s in modalità digitale.
I soggetti del secondo e del terzo scaglione, invece, a partire dal 13 febbraio 2025 dovranno utilizzare il nuovo modello di registro di carico e scarico, ma in formato cartaceo. La sostituzione del registro cartaceo con quello digitale scatterà dal momento di iscrizione al RENTRI.
Infine, a partire dal 13 febbraio 2026, con il termine delle iscrizioni anche per il terzo scaglione di soggetti, scatterà anche l’emissione digitale del FIR per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.
Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI (D. D. n. 143 06/11/2023)
Il secondo dei due decreti direttoriali ha stabilito le istruzioni e le linee guida di utilizzo del RENTRI, contenuto nell’allegato delle ‘Modalità Operative’.
Tale allegato, che nel tempo potrebbe conoscere alcune modifiche, si compone per il momento di 18 schede tecniche che definiscono altrettante ‘modalità operative’: in ciascuna scheda viene illustrata dettagliatamente una specifica procedura relativa al RENTRI.
Per non farsi trovare impreparati…
La transizione digitale promossa dal RENTRI è un’occasione unica per le aziende, ma si tratta anche di una sfida impegnativa: i nuovi formati di registro c/s e FIR saranno più complessi, per non parlare dei problemi sollevati dall’interoperabilità dei sistemi. Oltre a ciò, il fatto che gli Enti di controllo abbiano accesso diretto, da remoto, ai dati caricati dai soggetti rende molto semplice incorrere in sanzioni.
Quando si parla di RENTRI, i temi da trattare sono molti. Per questo, noi di Remark abbiamo deciso di progettare un corso su misura per le aziende, della durata di due ore, che si terrà a distanza (Piattaforma Teams) il 30 maggio 2024.
Ecco di cosa parleremo in questa occasione:
- La tracciabilità dei rifiuti: normativa allo stato attuale;
- Il Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (registro c/s);
- Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);
- RENTRI: normativa ad oggi e caratteristiche principali;
- RENTRI: soggetti obbligati e termini di iscrizione.
In questa occasione, avrai modo di confrontarti con esperti del settore che sapranno risolvere i tuoi dubbi e proporti soluzioni concrete. Cosa aspetti ad iscriverti? I posti sono limitati! Per maggiori informazioni, contattaci qui.
(In copertina, rielaborazione di un’immagine da Freepik)