REACH e CLP

REACH e CLP: Il 1° giugno 2015 scade la seconda disposizione transitoria introdotta dal Regolamento CLP 1272/2008 e s.m.i. (“Classification, Labelling and Packaging”) sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose, entrando così “pienamente” in vigore.

Dal 1° giugno 2015, quindi, sarà obbligatorio classificare, etichettare ed imballare le sostanze e le miscele pericolose unicamente secondo le disposizioni del Regolamento CLP. Il Regolamento CLP è strettamente interconnesso con il Regolamento REACH 1907/2006 e s.m.i., che definisce le procedure da seguire per la fabbricazione delle sostanze e le modalità per trasferire informazioni all’interno della catena di approvvigionamento (Schede di Sicurezza – SDS). Entrambi questi regolamenti costituiscono le basi della nuova “legislazione chimica” dell’UE, che si applica a tutti i settori, in particolare a quello industriale. Inoltre, sempre a far data dal 1° giugno 2015 verrà adattata la classificazione del CLP anche alla classificazione dei rifiuti pericolosi. Con la piena entrata in vigore di tali regolamenti, a differenza di quanto avveniva con le Direttive precedenti, si rende possibile il diretto parallelismo tra le categorie di pericolo e i rispettivi simboli previsti dal nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, ed i simboli di pericolo previsti dall’ADR (“European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”). La nuova ADR 2015 è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e come di consueto il testo dell’Accordo Europeo ha previsto sei mesi di periodo transitorio da concedere agli Stati membri per aderire all’accordo (scadenza 30 giugno 2015). Per i trasporti internazionali, quindi, l’ADR 2015 è entrata in vigore a far data dal 1° luglio 2015.

In questo contesto è importante sottolineare come i regolamenti REACH, CLP e quindi anche ADR abbiamo impatti rilevanti sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). A tal fine l’Agenzia europea ECHA realizza e mantiene aggiornata, in forma di banca dati, un inventario delle classificazioni e delle etichettature per le sostanze e le miscele pericolose, nonché per tutte le sostanze soggette a registrazione ai sensi del Regolamento REACH. Il fabbricante/importatore ha l’obbligo pertanto di notifica all’Agenzia entro un mese dall’immissione sul mercato di tali sostanze. Le informazioni contenute nell’inventario sono accessibili al pubblico.

Altre fonti:

http://www.reach.gov.it/

http://echa.europa.eu/it/regulations/reach

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