Conosci le procedure semplificate per la Dichiarazione Ambientale CONAI?

La Dichiarazione Ambientale CONAI riveste un’importanza eccezionale per la corretta gestione ed il riciclo degli imballaggi in Italia. Tuttavia, per alcune imprese può rivelarsi complicato effettuare il calcolo corretto del Contributo Ambientale da versare al consorzio.

Chi importa merce imballata dall’estero è importante che sia consapevole degli obblighi di dichiarazione al CONAI, prima che un accertamento conduca a qualche sanzione.

Per non farti trovare impreparato, in questo articolo parleremo della struttura generale della Dichiarazione Ambientale CONAI, e illustreremo alcune procedure semplificate di dichiarazione valide per gli importatori di imballaggi pieni.

 

Che cos’è il CONAI?

Il CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) è un consorzio privato che opera in Italia con l’obiettivo di garantire il recupero e il riciclaggio dei materiali di imballaggio, in conformità con le direttive europee e la legislazione nazionale.

Fondato a seguito del Decreto Ronchi (1997), il CONAI è responsabile della gestione di un sistema integrato che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo di sette materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro.

Inoltre, CONAI indirizza l’attività dei sette consorzi specifici di ciascuno dei materiali sopracitati: Ricrea (acciaio), Cial (alluminio), Comieco (carta e cartone), Rilegno (legno), Corepla (plastica), Biorepack (bioplastica) e Coreve (vetro).

 

I soggetti obbligati a versare il Contributo Ambientale

Le aziende aderenti al CONAI, che ammontano a circa un milione di imprese, versano un contributo obbligatorio, detto Contributo Ambientale, che consente al Consorzio di intervenire a sostegno della raccolta differenziata e del riciclo.

In base all’art. 221 del D. lgs. 152/2006, i soggetti obbligati a partecipare al CONAI sono tutte le aziende produttrici ed utilizzatrici di imballaggi. In alternativa alla partecipazione al CONAI, i produttori possono anche organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, oppure mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.

Inoltre, nonostante gli utenti finali siano generalmente esclusi dal Contributo Ambientale (vedi sotto), vi sono tre soggetti eccezionali che non rientrano nella categoria di utenti finali:

  • Il soggetto che svolge un’attività commerciale con la merce imballata acquistata, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
  • Il soggetto che acquista direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
  • Il soggetto che acquista imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.

 

Sanzioni

E se un soggetto obbligato evade i propri doveri verso il CONAI? In questo caso, il consorzio ha sviluppato un efficace sistema di controllo incrociato dei dati, che permette di scoprire agevolmente sia quali soggetti obbligati non hanno aderito, sia la conformità del Contributo Ambientale dichiarato.

In caso di mancata adesione, si rischiano multe da 5.000 fino a 46.500 euro, oltre al versamento al CONAI della quota di adesione e degli eventuali contributi pregressi.

Se invece la sanzione è relativa all’omessa, insufficiente infedele o ritardata applicazione del Contributo Ambientale o all’utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione relative, la multa è pari al 50% della somma dovuta nel caso di prima infrazione, crescendo fino al 150% in caso di ulteriori infrazioni.

Le sanzioni vengono ridotte della metà in due casi soltanto:

1- Se il soggetto consorziato non contesta o rinuncia alla contestazione in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;

2- In caso di presentazione infedele, se l’omissione non è superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione, effettuata con lettera raccomandata.

 

Calcolo del Contributo Ambientale

Abbiamo detto che tutti soggetti produttori e utilizzatori di imballaggi sono tenuti al pagamento di un Contributo Ambientale al CONAI. L’importo del contributo varia proporzionalmente, in base al peso per tonnellata e alla tipologia del materiale di imballaggio utilizzato. In questo modo, CONAI intende incentivare l’utilizzo di imballaggi maggiormente riciclabili o di trattamento più semplice, come gli imballaggi in vetro (15€/t), alluminio (12€/t), legno (7€/t) e acciaio (5€/t).

L’entità del contributo ambientale per il singolo materiale è variabile, perché soggetta a diverse condizioni di mercato. Il CONAI si impegna a pubblicare periodicamente gli aggiornamenti relativi alle nuove fasce contributive per i differenti materiali di imballaggio.

A partire dal secondo trimestre di quest’anno, ossia dal 1° aprile 2024, sono aumentati i costi della maggior parte dei materiali: alluminio, carta e la maggior parte delle tipologie di plastica. L’entità del contributo ambientale di legno, acciaio e vetro è rimasta invariata. Il costo degli imballaggi in bioplastica, invece, è l’unico a essere diminuito, passando da 170,00 €/t a 130,00 €/t.

Ecco i nuovi importi del Contributo Ambientale a partire dal primo aprile 2024 per la carta: Fascia 1: 65,00 €/t; Fascia 2: 85,00 €/t; Fascia 3: 175,00 €/t; Fascia 4: 305,00 €/t (Immagine: Freepik).

La Dichiarazione Ambientale CONAI

Per procedere al pagamento del Contributo Ambientale, i soggetti obbligati devono effettuare una dichiarazione al CONAI, chiamata Dichiarazione Ambientale, dove vengono elencati i quantitativi di imballaggio ceduti e/o importati sul territorio nazionale. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La frequenza della Dichiarazione Ambientale non è fissa, ma variabile: può essere annuale, trimestrale oppure mensile a seconda dell’importo del Contributo Ambientale dichiarato per lo specifico materiale nell’anno precedente. L’impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata di quella prevista.

Esiste, inoltre, una soglia di esenzione, specifica per i singoli materiali, al di sotto della quale si è esentati dalla dichiarazione del contributo ambientale.

 

Le procedure semplificate di Dichiarazione Ambientale

Esistono anche alcune procedure semplificate per la Dichiarazione Ambientale prevista dal CONAI. In particolare, gli importatori di merci imballate (ovvero imballaggi pieni) possono seguire differenti procedure di dichiarazione.

1) Procedura ordinaria: si tratta della modalità generale di dichiarazione periodica valida per l’importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, calcolato secondo le diverse classi di ciascun materiale di imballaggio.

2) Procedura semplificata: si tratta di una facilitazione del calcolo per il versamento del contributo ambientale. La procedura semplificata per imballaggi pieni è applicabile soltanto in presenza di obiettive ragioni tecniche che impediscano un calcolo accurato (ad esempio, l’elevato numero di fornitori esteri).

Con la procedura semplificata, il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario, che può riferirsi o al valore di acquisto delle merci (al netto di IVA e spese di trasporto), oppure al peso complessivo dei soli imballaggi.

Nel primo caso, sul valore complessivo delle merci importate si applica un’aliquota, differenziata tra prodotti alimentari (aliquota dello 0,11% fino al 31/03, dello 0,15% dal 1/04) e prodotti non alimentari (aliquota dello 0,6% fino al 31/3, dello 0,8% dal 1/04).

Nel secondo caso, si utilizza il peso complessivo dei soli imballaggi delle merci importate, senza alcuna ulteriore distinzione: in questa circostanza, il valore unico è fissato a 69 euro/tonnellata fino al 31/03, a 98 euro/tonnellata dall’1/04.

 

Il contributo ambientale forfetario per fasce di fatturato

A partire dal 2020, il CONAI prevede una procedura di dichiarazione forfetaria alternativa a quelle sopra descritte, dedicata alle imprese importatrici di imballaggi pieni con un fatturato fino a 2 milioni di euro.

In questo caso, il contributo ambientale viene calcolato sulla base del fatturato dell’anno precedente. Tale dichiarazione ha soltanto periodicità annuale, e va presentata al CONAI dal 1° al 30 settembre 2024.

Ecco quali sono i valori forfetari per l’anno 2024:

  • fino a 200.000€: esenzione totale
  • 200.000€ – 500.000€: 221,00 euro
  • 500.000€ – 1.000.000€: 441,00 euro
  • 1.000.000€ – 1.500.000: 663,00 euro
  • 1.500.000€ – 2.000.000€: 884,00 euro

Il grafico mostra i valori del contributo ambientale forfetario CONAI (anno 2024) in funzione del fatturato dell’azienda importatrice di imballaggi pieni.

 

I soggetti non obbligati

Ma chi sono, infine, i soggetti che sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI? Si tratta, in generale, degli utenti finali degli imballaggi, cioè coloro che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna commercializzazione e/o distribuzione della merce acquistata.

Le tre eccezioni alla categoria di utenti finali sono state già descritte sopra. Sono inoltre escluse dall’obbligo di adesione al CONAI:

  • Le imprese che utilizzano soltanto imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomiche abbiano ottenuto il relativo riconoscimento;
  • Le imprese agricole.

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(In copertina, rielaborazione di un’immagine da Freepik)

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