Pagamento contributo annuale SISTRI entro il 2 maggio
E’ stato posticipato al 02 maggio il termine per il pagamento del contributo annuale SISTRI.
L’obbligo del versamento del contributo riguarda solo i rifiuti pericolosi ed i seguenti soggetti:
- recuperatori e gestori di rifiuti
- trasportatori professionali e in conto proprio (iscritti in categoria 5)
- produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci addetti.
Non sono più tenuti all’adesione (ma possono aderire volontariamente):
- i soggetti produttori di soli rifiuti non pericolosi
- le imprese produttrici anche di rifiuti pericolosi fino a dieci addetti.
Il contributo deve essere versato per ogni unità locale iscritta al Sistri, nella quale si producono rifiuti pericolosi, ed è calcolato in base al numero degli addetti presenti presso ciascuna unità locale.
Cosa devono fare le aziende prima di effettuare il pagamento:
- Verificare che la pratica di iscrizione sia allineata alla situazione odierna dell’azienda (es. numero addetti);
- Accedere a SISTRI– Area Gestione Azienda – Sezione Pagamenti e, tramite il pulsante “Crea Pratica”,
creare la pratica di rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2017, nella quale sarà indicato l’importo da versare
(per ulteriore verifica dell’importo clicca qui)
- Effettuare entro il 02 maggio il versamento del contributo tramite bonifico bancario o bollettino postale (clicca quiper gli estremi di pagamento).
Effettuato il pagamento, gli operatori dovranno comunicare al Sistri gli estremi del pagamento esclusivamente tramite il portale Sistri, accedendo all’Area Gestione Azienda – Sezione Pagamenti – Pulsante “Inserisci Pagamento” e allegando la relativa ricevuta.
Ricordiamo che fino alla data di subentro del nuovo gestore del Sistri e comunque non oltre il 31 dicembre 2017:
- NON si applicano le sanzioni relative all’utilizzo del Sistri;
- restano in vigore, ridotte del 50%, lesanzioni per omessa iscrizionee versamento del contributo;
- restano in vigore le sanzioni relative agliadempimenti cartacei(formulari, registro carico/scarico, MUD).
Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema, contattaci.