Ordinanza Regione Lombardia: disposizioni urgenti sulla gestione dei rifiuti COVID-19

La Regione Lombardia, a differenza delle altre Regioni del Territorio Nazionale, per le quali valgono le indicazioni generiche emanate dal Ministero della Salute con Circolare n. 5443 del 22/02 (scarica qui la nostra informativa) ha emanato, in data 01/04/2020, l’Ordinanza n° 520 che contiene disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, stabilite a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Ordinanza contiene alcune disposizioni rilevanti per l’intera collettività e alcune altre che invece interessano specificamente le Imprese che svolgono attività autorizzata di gestione rifiuti.

Per la collettività:

  • I nuclei domestici in cui è presente un soggetto risultato positivo al tampone, O in regime di isolamento precauzionale, O in regime di quarantena, sono temporaneamente esonerati dall’obbligo di differenziare i rifiuti. TUTTI i rifiuti prodotti da tali nuclei domestici devono essere gettati nel contenitore dei rifiuti indifferenziati, utilizzando ogni volta almeno DUE sacchetti inseriti l’uno dentro l’altro.
  • I nuclei domestici e le Imprese in cui non è presente alcun soggetto positivo al tampone, né in isolamento/quarantena, devono continuare a rispettare le disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti i DPI utilizzati per la prevenzione del contagio – mascherine, guanti, fazzoletti di carta – devono essere gettati nei rifiuti indifferenziati.
  • I Gestori del servizio di gestione RSU dovranno garantire, e all’occorrenza incrementare, la frequenza di raccolta della frazione indifferenziata. Tale frazione andrà destinata in via prioritaria all’incenerimento.
  • Le operazioni di spazzamento strade andranno eseguite EVITANDO l’utilizzo di soffiatori meccanici, spazzatori ad aria e servizi di spazzamento manuale, e INCREMENTANDO invece i lavaggi meccanici effettuati con spazzatrici ad umido, detergenti convenzionali e, in via straordinaria, soluzioni disinfettanti a bassa concentrazione.
  • I Centri per il Riutilizzo (c.d. Riciclerie) restano per ora chiusi. Il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti potrebbe non essere garantito.

Per le imprese che svolgono attività di recupero, trattamento, smaltimento rifiuti:

Nel rispetto delle prescrizioni antincendio e dei limiti tecnici dell’impianto,

  • le Imprese che svolgono attività di smaltimento (da D1 a D14) e di recupero (da R1 a R12) di rifiuti possono superare, per tutto l’anno 2020, i limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo, ossia ricevere e trattare quantitativi, es. giornalieri, MAGGIORI di quelli previsti dalle rispettive autorizzazioni. Resta vincolante il limite quantitativo annuale.
  • Le imprese che svolgono attività D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, possono incrementare la potenzialità annua dei rispettivi impianti – limitatamente all’anno 2020 – fino a un massimo del 10%. Per avvalersi di tale possibilità, il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, Prefettura, Vigili del Fuoco ed ARPA.
  • Le imprese che svolgono operazioni D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell’impian­to, aventi le medesime caratteristiche delle aree già autorizzate. Per avvalersi di tali deroghe, i titolari degli impianti devono inviare una comunicazione, re­datta dal Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmen­te competente, Prefettura, ARPA e Vigili del fuoco, attestando il rispetto dall’autorizzazione in essere e indicando i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento.
  • I PRODUTTORI che collocano i rifiuti in deposito temporaneo, così come definito dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06, potranno avvalersi delle seguenti deroghe:
    • Avvio dei rifiuti a recupero o smaltimento con frequenza se­mestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    • Avvio obbligato a recupero e smalti­mento dei quantitativi di rifiuti che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Tutte le deroghe sopra descritte resteranno in vigore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per i 30 giorni successivi, onde concedere a chi ne abbia beneficiato il tempo tecnico necessario per adeguarsi nuovamente alle norme standard.

 

>>Scarica il documento integrale 

 

Noi della Divisione Ambiente di Remark siamo operativi, lavorando da casa secondo il DPCM del 22 marzo, per essere a tua completa disposizione per qualsiasi necessità o evenienza.

Grazie ai nostri sistemi informatici quali Teams, Zoom ed altri, oltre a un Cloud interno che ci permette di condividere tutti i documenti della tua Azienda, ogni collaboratore è costantemente collegato con i propri colleghi e con l’esterno, come se si trovasse nella propria normale sede di lavoro.

Per organizzare al meglio le operazioni di gestione rifiuti in questo periodo di emergenza, richiedi la nostra consulenza!

Scrivi a info@grupporemark.it specificando nell’oggetto “Info Gestione Rifiuti Ordinanza Lombardia”.

Condividi su: