Preparazione per il riutilizzo dei rifiuti: pubblicato il regolamento n. 119/2023

rifiuti pronti per esseere riciclati

Col DM Ambiente e Sicurezza Energetica del 10 luglio 2023, n. 119, il 16/09/2023 è entrato in vigore il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, ai sensi dell’articolo 214 -ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (disponibile al seguente link).

Si tratta di un attesissimo Decreto che fornisce agli operatori del settore gli elementi utili per ottenere, da alcune tipologie di rifiuti, prodotti o componenti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza.

Esso, quindi, definisce:

  • le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata,
  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività,
  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
  • le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo
  • le condizioni specifiche per l’esercizio delle operazioni.

Quali rifiuti rientrano in questa norma?

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5

L’elenco completo è riportato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al Decreto stesso. Essi sono suddivisi in 13 classi merceologiche (CM) più la 14esima CM che comprende i RAEE: per ciascuna CM sono individuati i codici CER, la descrizione dei rifiuti e la quantità massima impiegabile in tonnellate/anno.

Il prodotto ottenuto dalle operazioni sarà munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nello specifico, per i RAEE l’etichetta dovrà riportare la dicitura “PPRAEE” (prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Quali rifiuti sono esclusi dal decreto?

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento:

  1. i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  2. i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  3. pile, batterie e accumulatori;
  4. pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  5. i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  6. i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  7. i veicoli fuori uso;
  8. i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme
  9. i rifiuti radioattivi
  10. i rifiuti da articoli pirotecnici
  11. tutti i rifiuti con codici EER non ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto

Quali dotazioni devono avere i centri di riutilizzo?

Il Decreto individua le seguenti dotazioni, sia strutturali che non:

  • recinzione lungo il perimetro, locale chiuso o dotato di idonea copertura, pavimentazione impermeabilizzata ecc..;
  • sezioni di conferimento e di messa in riserva dei rifiuti, zona di lavorazione, zona di immagazzinamento dei prodotti, zona per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, ecc;
  • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
  • adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi
  • attrezzature idonee e necessarie allo svolgimento delle operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Quali sono i requisiti obbligatori per gli operatori?

Gli operatori addetti alle attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti devono possedere, ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore di attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;
  • attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.

Presso il centro deve essere tenuto uno schedario, diviso in 3 sezioni, nel quale registrare le seguenti informazioni:

  • sezione A – conferimento: conferitore, data del conferimento, identificazione dei rifiuti e quantità;
  • sezione B – gestione: quantità di rifiuti da gestire, tipologia di operazioni eseguite, quantità di prodotti ottenuti;
  • sezione C – cessione: quantità di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo, quantità e codice EER dei rifiuti prodotti.

Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.

Come viene autorizzata l'attività di preparazione al riutilizzo

Per poter svolgere le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata nel centro di preparazione per l’utilizzo, il gestore deve presentare la comunicazione di inizio attività, corredata di:

  • relazione tecnica dettagliata
  • elaborati grafici
  • dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà in merito ai requisiti soggettivi

La documentazione deve essere trasmessa all’amministrazione territorialmente competente e, trascorsi 90 giorni senza richieste da parte dell’ente, l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo può essere avviato.

Nel caso dei RAEE, l’amministrazione territorialmente competente effettua una visita preventiva entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività allo scopo di verificare la conformità delle attività di recupero al D.Lgs. n. 49/2014.

Al termine dei 90 giorni, o dei 120 in caso di richiesta di adeguamento in seguito al provvedimento motivato, l’amministrazione iscrive l’impresa in un apposito registro.

La comunicazione di inizio attività ha durata pari a 5 anni.

Nel caso di centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE, il gestore è tenuto a iscrivere il proprio centro in una apposita sezione dell’elenco previsto all’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.

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