Riforma dello sport: quali sono le principali novità previste dal D.lgs 36/2021 e dal 39/2021
Con i recenti decreti legislativi n. 39/2021 e n. 36/2021, il mondo dello sport in Italia sta affrontando una trasformazione significativa. Queste nuove normative non solo introducono i cosiddetti “MOG Sportivi” per garantire la sicurezza dei minori nelle attività sportive, ma ridefiniscono anche il concetto di lavoratore sportivo, estendendo le tutele contrattuali e previdenziali a tutti gli operatori del settore.
Cosa significano davvero questi cambiamenti per le associazioni sportive e i loro membri? E come possono le società sportive adeguarsi alle nuove norme per evitare sanzioni? Scopriamolo insieme.
Modelli Organizzativi e di Controllo: cosa sono e come si attuano?
Essi non costituiscono altro che lo schema relativo ad ogni adempimento, obbligo, informazione a cui deve dare seguito qualunque Associazione o Società sportiva, sia dilettantistica sia professionistica, volto a tutelare i minori nello svolgimento dell’attività sportiva e a prevenire ogni condotta lesiva della dignità e della integrità fisica o morale perpetrata nell’ambiente sportivo.
Le società sono oltretutto tenute alla predisposizione di codici di condotta, ovvero buone pratiche e circolari esplicative per il contenimento del rischio, per l’attuazione della tutela dei minori, la promozione delle pari opportunità, il contrasto alla violenza di genere e ad ogni altra forma di discriminazione. Tale obiettivo è perseguito, oltre che mediante adeguata diffusione e pubblicazione del Modello, anche mediante la messa a disposizione di idonei strumenti di segnalazione interni di ogni situazione reale o potenziale, minacciosa della dignità e dei diritti della persona, alla portata di tutti, favorendo al meglio la tutela dei segnalanti, in particolare minorenni.
L’adeguamento a tali modelli avviene conformemente alle linee guida predisposte dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza, tenuto conto delle caratteristiche di ogni affiliata, le quali a loro volta trasmettono tutti gli aggiornamenti al CONI per l’approvazione. I Modelli dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di recepimento alle eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali.
Un ulteriore onere a carico delle Associazioni e Società sportive è costituito dalla nomina e pubblicazione sulla homepage di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, da comunicare tempestivamente al Responsabile federale delle politiche di safeguarding, a sua volta nominato e istituito presso ciascuna Federazione. I suoi compiti si sostanziano nella sorveglianza sull’attuazione del modello e dei codici di condotta adottati dalle Associazioni e Società sportive affiliate, adozione delle opportune iniziative e la reciproca relazione al CONI sulle politiche di safeguarding della Federazione.
Disciplina del lavoro sportivo
Ulteriore novità che merita di essere segnalata è la ridefinizione e uniformazione della figura del lavoratore sportivo, comune tanto al settore dilettantistico, quanto a quello professionistico, che godrà, adesso, di tutele contrattuali, previdenziali, assicurative e, soprattutto, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono ora classificati lavoratori sportivi:
- L’atleta
- L’allenatore
- L’istruttore
- Il direttore tecnico
- Il direttore sportivo
- Il preparatore atletico
- Il direttore di gara
- Soggetti tesserati che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei Regolamenti degli enti affilianti.
Rimangono dunque esclusi dalla definizione, i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale e i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione ad un apposito albo (es. fisioterapisti, osteopati ecc).
Il contratto di lavoro sportivo può assumere le forme del lavoro subordinato, lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni cd. co.co.co (art. 409 co. 1 cpc).
Per evitare possibili contestazioni in merito al rapporto e alla sua regolare configurabilità giuridica, il d.lgs 36/2021 all’art. 25 co. 3, riconosce la possibilità di certificare i contratti di lavoro, che potrà avvenire sulla base di indici concordati in sede di contratto collettivo tra gli enti affilianti e le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori o, in assenza di questi accordi, tramite indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Talvolta, le Associazioni e Società Sportive possono concludere rapporti di lavoro di tipo occasionale e/o di volontariato, ai quali potranno essere riconosciuti, forfettariamente, dei compensi secondo la normativa vigente.
Tornando al tema della sicurezza, è importante ribadire che l’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo le disposizioni stabilite con DPCM, di concerto col Ministro della Salute e sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, in osservanza delle disposizioni contenute nel D.lgs 81/2008, in particolare l’art. 41 in tema di sorveglianza sanitaria.
Cosa rischia una società sportiva in caso di mancato adeguamento?
Secondo le linee guida del CONI, il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso e violenza, in particolare su minori, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai già menzionati obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, enucleati nel Regolamento di Giustizia del CONI. Tali violazioni sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali a cui esse sono affiliate.
Più nello specifico, l’adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta diventerà condizione necessaria per l’affiliazione o la ri-affiliazione alla Federazione di riferimento dell’Associazione o della Società sportiva affiliata.
L’assoluta novità della materia impedisce di fornire a priori chiare risposte in termini di quantificazione delle sanzioni.
Ciò che è certo è che in caso di commissione di una delle fattispecie di violenza, abuso, discriminazione e di ogni altra irregolarità che metta a rischio uno o più atleti nell’ambiente sportivo comporta, prima di ogni altra sanzione pecuniaria, la lesione del prestigio e dell’immagine di quella società sportiva in cui il fatto è stato commesso. Ciò dimostra la circostanza per cui la Società non abbia posto l’attenzione sulla salute fisica e mentale e la sicurezza dei propri iscritti o tesserati, indipendentemente dal rapporto che lega il soggetto vittima della condotta alla Società stessa.
Principali novità della riforma spostiva
- Estensione ai lavoratori sportivi e ai minori che svolgono attività sportiva delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi i controlli sanitari da parte del medico sportivo nell’esercizio delle attività sportive;
- applicazione della disciplina sul rapporto di lavoro, in particolare il contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o di collaborazione continuata e continuativa nell’area dilettantistica e nei settori professionistici;
- l’obbligo per tutte le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche di predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva conformemente alle linee guida emanate dalle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate. Tali adempimenti riguardano il contrasto a fenomeni di abusi, violenze, discriminazioni di ogni tipo, e, in particolare, la designazione di un responsabile di safeguarding a protezione dei minori che praticano attività sportiva.
Se sei una Associazione o una Società sportiva rivolgiti a Gruppo Remark per un servizio completo e professionale di adeguamento alle nuove disposizioni per non incorrere in sanzioni amministrative e disciplinari.