La responsabilità penale del consulente esterno

Anche la più recente sentenza della Cassazione n. 26993 del 25  giugno 2015, alla stregua della sentenza n. 15050 del 26 giugno 2009 (addebitata la responsabilità ad un consulente esterno per non aver individuato e segnalato la mancanza di sicurezza di una macchina utensile installata in una azienda in conseguenza della quale si è poi verificato un infortunio sul lavoro), conferma la responsabilità penale, in materia di sicurezza sul lavoro, del consulente esterno che “aveva predisposto un documento di valutazione dei rischi incompleto, generico e superficiale, avendo omesso in particolare di analizzare i rischi connessi all’uso del veicolo con il quale era avvenuto l’infortunio e di segnalare la necessità dell’adeguamento del veicolo alla vigente normativa, dotandolo di dispositivo antiribaltamento e cinture di sicurezza”. Viene quindi ribadito il concetto che il consulente esterno, anche senza ricoprire il ruolo di RSPP, semplicemente stipulando il contratto di consulenza, assume un obbligo di garanzia nei confronti del committente che ha commissionato la valutazione del rischio per cui deve rispondere per le conseguenze del proprio operato non solo nei confronti dell’azienda (per inadempimento contrattuale) ma anche verso i lavoratori che hanno subito conseguenze lesive.

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