Jobs Act: modifiche al Tu 81/08 in materia di formazione specifica del datore di lavoro.

L’introduzione del pacchetto Jobs Act ha modificato alcune norme in materia di formazione specifica del datore di lavoro.

Il datore di lavoro come addetto alle emergenze.

L’art. 20 sostituisce l’art. 34 del TU 81/08 in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e antincendio.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio anche se titolare di un’azienda con più di 5 lavoratori, frequentando i corsi di formazione previsti dalla normativa.
Nel comma 2-bis si dichiara che “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”.

Il datore di lavoro come operatore macchina.
L’articolo 69 elenca le Definizioni relative alle attrezzature di lavoro, aggiungendo alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro.
Infatti nel comma 1 lettera e, l’operatore è sia il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro sia il datore di lavoro che ne fa uso.
Di conseguenza, anche il datore di lavoro che farà uso di attrezzature di lavoro diviene destinatario degli obblighi di formazione (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru su autocarro, escavatori ecc.), validi prima per i soli lavoratori.

Le sanzioni previste.
In caso mancata formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, addetti alle emergenze, RLS, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

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