EMISSIONI IN ATMOSFERA da Sostanze o Miscele PERICOLOSE definite “estremamente preoccupanti”: Trasmissione relazione per valutazione della sostituzione
PRIMA SCADENZA: 28 AGOSTO 2021
Gentile Cliente,
desideriamo informarti che il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 (disponibile al seguente link) che ha introdotto, al comma 7-bis nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate:
– cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
– di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
– estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
Per ridurre l’impiego di tali sostanze, il Decreto, oltre a recare modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ne prescrive la sostituzione non appena possibile e impone comunicazioni agli Enti e/o adeguamenti autorizzativi obbligatori osservando la seguente distinzione:
STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AUA O AIA
ESISTENTI AL 28/08/2020 Riguardo l’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore di stabilimento o di installazione in esercizio al 28/08/2020 deve: – entro il 28/08/2021 redigere una Relazione nella quale si analizzata la disponibilità di sostanze/miscele alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione; – entro il 01/01/2025 presentare una Domanda di Autorizzazione |
CON DOMANDA (NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO) PRESENTATA DOPO IL 28/08/2020
Nell’autorizzazione vengono riportate le seguenti nuove prescrizioni:
– sostituire sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
– Inviare all’autorità competente la Relazione (di cui sopra) ogni 5 anni
In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele:
– entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare Domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del comma 7- bis.
STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06
ESISTENTI AL 28/08/2020
Riguardo l’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve:
– presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06
CON DOMANDA (NUOVO IMPIANTO, MODIFICA O RINNOVO) PRESENTATA DOPO IL 28/08/2020
Per mantenere lo stabilimento in regime di deroga, viene confermato il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene, che ora si estende anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele occorre:
– entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06
oppure
– comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
ESISTONO SANZIONI?
Relativamente a questi nuovi obblighi di legge, il Decreto stabilisce specifiche tipologie di Sanzioni sia di tipo penale che amministrativo:
Violazioni Penali per:
– mancata presentazione entro il 28/08/2023 della Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA) in caso di utilizzo di sostanze e /o miscele come di cui sopra.
Violazioni Amministrative per:
– mancata presentazione della Relazione quinquennale per le sostanze “preoccupanti”
– mancata presentazione della Relazione entro il 28/08/2021
– mancata Domanda per utilizzo di sostanze riclassificate entro 3 anni
COSA POSSIAMO FARE PER TE:
E’ evidente che la conoscenza delle sostanze presenti nello stabilimento sia di fondamentale importanza per condurre una gestione completa, consapevole e conforme alla normativa, evitando quindi spiacevoli sanzioni. La norma in oggetto, inoltre, non si applica a tutte le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, ma solo a quelle dalle quali si generano Emissioni in atmosfera e quindi risulta ancora più importante arrivare ad una conoscenza completa delle dinamiche aziendali e delle realtà produttive.
A questo scopo i consulenti del Gruppo Remark sono a tua disposizione per:
– offrirti un servizio di censimento e gestione delle sostanze e/o miscele e delle relative schede di sicurezza
– verificare se dal ciclo produttivo vengono generate Emissioni in atmosfera provenienti dalle sostanze citate dalla nuova norma
– predisporre la relazione tecnica e/o comunicazione agli Enti, per adempiere agli obblighi del D.Lgs 102/2020.
– Gestione delle successive scadenze