Emissioni in atmosfera da sostanza o miscele “estremamente preoccupanti” 2023
Il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 (disponibile al seguente link) che ha introdotto, al comma 7-bis nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate:
- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
- estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
Per ridurre l’impiego di tali sostanze, il Decreto, oltre a recare modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione, agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ne prescrive la sostituzione non appena possibile e impone il seguente adeguamento autorizzativo obbligatorio:
STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 (cosiddetta “Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera semplificata”
Esenti al 28/08/2020
Riguardo l’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve:
- presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06
Con domanda (nuovo impianto, modifica o rinnovo) presentata dopo il 28/08/2020
Per mantenere lo stabilimento in regime di deroga, viene confermato il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene, che ora si estende anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele occorre:
- entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06
oppure
- comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH
Esistono sanzioni?
Relativamente a questi nuovi obblighi di legge, il Decreto stabilisce specifiche tipologie di Sanzioni sia di tipo penale che amministrativo.
Violazioni Penali per:
- mancata presentazione entro il 28/08/2023 della Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA) in caso di utilizzo di sostanze e /o miscele come di cui sopra.
Violazioni Amministrative per:
- mancata Domanda per utilizzo di sostanze riclassificate entro 3 anni
Cosa possiamo fare per te
È evidente che la conoscenza delle sostanze presenti nello stabilimento sia di fondamentale importanza per condurre una gestione completa, consapevole e conforme alla normativa, evitando quindi spiacevoli sanzioni. La norma in oggetto non si applica a tutte le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, ma solo a quelle dalle quali si generano Emissioni in atmosfera e quindi risulta ancora più importante arrivare ad una conoscenza completa delle dinamiche aziendali e delle realtà produttive.
A questo scopo i consulenti del Gruppo Remark sono a tua disposizione per:
- offrirti un servizio di censimento e gestione delle sostanze e/o miscele e delle relative schede di sicurezza
- verificare se dal ciclo produttivo vengono generate Emissioni in atmosfera provenienti dalle sostanze citate dalla nuova norma
- Predisporre la domanda di AUA con invio agli Enti per adempiere agli obblighi del D.Lgs 102/2020.
- Gestione delle successive scadenze