Emissioni in atmosfera da sostanza o miscele “estremamente preoccupanti” 2023

Il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 (disponibile al seguente link) che ha introdotto, al comma 7-bis nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate: 

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) 
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata 
  • estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. 

Per ridurre l’impiego di tali sostanze, il Decreto, oltre a recare modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione, agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ne prescrive la sostituzione non appena possibile e impone il seguente adeguamento autorizzativo obbligatorio:  

STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 (cosiddetta “Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera semplificata”  

Esenti al 28/08/2020

Riguardo l’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve: 

  • presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06  

Con domanda (nuovo impianto, modifica o rinnovo) presentata dopo il 28/08/2020

Per mantenere lo stabilimento in regime di deroga, viene confermato il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene, che ora si estende anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH. 

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele occorre: 

  • entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 

oppure  

  • comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH

Esistono sanzioni?

Relativamente a questi nuovi obblighi di legge, il Decreto stabilisce specifiche tipologie di Sanzioni sia di tipo penale che amministrativo.

Violazioni Penali per: 

  • mancata presentazione entro il 28/08/2023 della Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA) in caso di utilizzo di sostanze e /o miscele come di cui sopra. 

Violazioni Amministrative per: 

  • mancata Domanda per utilizzo di sostanze riclassificate entro 3 anni

Cosa possiamo fare per te

È evidente che la conoscenza delle sostanze presenti nello stabilimento sia di fondamentale importanza per condurre una gestione completa, consapevole e conforme alla normativa, evitando quindi spiacevoli sanzioni. La norma in oggetto non si applica a tutte le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, ma solo a quelle dalle quali si generano Emissioni in atmosfera e quindi risulta ancora più importante arrivare ad una conoscenza completa delle dinamiche aziendali e delle realtà produttive. 

A questo scopo i consulenti del Gruppo Remark sono a tua disposizione per: 

  • offrirti un servizio di censimento e gestione delle sostanze e/o miscele e delle relative schede di sicurezza 
  • verificare se dal ciclo produttivo vengono generate Emissioni in atmosfera provenienti dalle sostanze citate dalla nuova norma 
  • Predisporre la domanda di AUA con invio agli Enti per adempiere agli obblighi del D.Lgs 102/2020.  
  • Gestione delle successive scadenze  
 
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