E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto sui Campi Elettromagnetici 1° agosto 2016, n. 159
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il Decreto legislativo n. 159 del 1° agosto 2016, in attuazione della direttiva 2013/35/UE, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Importante:
Le valutazioni svolte negli ultimi 12 mesi dagli esperti Remark relativamente a tale fattore di rischio sono già conformi alla nuova direttiva europea e pertanto non necessitano di nessun aggiornamento.
Il provvedimento entra in vigore il 2 settembre 2016.
Il decreto riguarda la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti a breve termine e, dagli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) sui lavoratori nei luoghi di lavoro (l’ambito di applicazione non include le ipotesi di effetti a lungo termine).
I valori limite di esposizione (VLE) riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
In particolare, vengono modificati gli articoli dal 206 al 212 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con l’introduzione dell’articolo 210 bis.
Sono state inserite nuove definizioni all’articolo 207 tra cui:
– Effetti biofisici diretti provocati nel corpo umano dalla presenza del campo elettromagnetico, suddivisi a loro volta in “effetti termici / effetti non termici”
– Effetti indiretti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza;
– Valori limite di esposizione VLE
– VLE relativi agli effetti sanitari
– VLE relativi agli effetti sensoriali
– Valori di Azione VA
L’articolo 209 comma 5 indica la traccia per la redazione della valutazione del rischio, mentre all’articolo 210 si parla di Programma d’Azione al superamento dei Valori di Azione.
Nell’allegato XXXVI Parte II – Effetti non termici sono elencati i VLE ed i VA nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz e 10 MHz, mentre alla Parte III – Effetti termici sono elencati i VLE ed i VA nell’intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.