DPCM 10 Aprile 2020: prorogate le misure di restrizione dal 14 aprile fino al 3 maggio
Il 10 aprile 2020 è stato firmato dal Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM 10/04/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedeva misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Per effetto del nuovo DPCM, tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus sono prorogate fino al 3 maggio 2020.
Restano in vigore tutte le precedenti disposizioni stabilite per contrastare l’emergenza comprese quelle che vietano a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano e le ulteriori misure stringenti per chi fa ingresso in Italia, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Per quanto riguarda le attività produttive, nel DPCM sono inseriti alcuni importanti chiarimenti e novità di rilievo.
Tra le più rilevanti riportiamo:
- Proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio per le attività soggette a sospensione ex Allegato 1 del D.M 25/03/2020.
- Possono proseguire invece tutte le attività, prima sospese, indicate nell’Allegato 3 (elenco Codici ATECO di seguito) del DPCM 10/04/2020.
- Possono proseguire, previa comunicazione al Prefetto, senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 3 e dei servizi essenziali.
- Per tutte le attività che proseguono, che sia per codice ATECO o mediante comunicazione al Prefetto, viene confermata l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali.
- All’art.12 del DPCM si afferma che per le attività sospese, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati, per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività di manutenzione, attività conservative, gestione di pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita anche, pur sempre dandone comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di merci e forniture.
>>Scarica l’elenco dei codici ATECO
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