D.M. 3/09/2021 – Valutazione Rischio Incendio: cosa cambia?

Come abbiamo già detto in uno dei nostri articoli, il D.M. 3/9/21 insieme al D.M. 1/9/2021 e il D.M. 2/9/2021, ha abrogato l’ormai storico D.M. 10/03/2022 che per anni è stato il punto di riferimento in materia di antincendio. 

 

Il nuovo Decreto, definito Minicodice, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e classifica i luoghi di lavoro in due tipologie che vanno a modificare la classificazione tradizionale di Alto, Medio e Basso Rischio:  

  1. Luoghi di lavoro a rischio incendio basso (strategia antincendio secondo i criteri del Minicodice)
  2. Luoghi di lavoro a rischio incendio non basso (strategia antincendio secondo i criteri del Codice di Prevenzione Incendi) 

COME REDIGERE UNA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO?  

La valutazione rischio incendio è un’analisi dei rischi effettivi legati all’attività dell’azienda ed è uno strumento utilissimo per individuare le giuste misure di prevenzione e protezione, nonché le loro modalità di attuazione.  

 

Di seguito elenchiamo alcuni elementi che devono sempre essere presenti all’interno della valutazione rischio incendio:  

  1. Definizione dei pericoli d’incendio  
  2. Descrizione dell’ambiente di lavoro e del contesto in cui i pericoli sono inseriti 
  3. Tipologia e quantità di occupanti esposti al rischio
  4. Individuazione dei beni esposti al rischio 
  5. Valutazione delle conseguenze di un incendio su occupanti, ambienti e beni
  6. Definizione di misure preventive in grado di eliminare oppure ridurre i rischi

QUANDO È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO? 

Una delle domande che ci viene chiesta più spesso riguarda l’aggiornamento della valutazione in questione. Come abbiamo detto il D.M. 3/9/2021 stabilisce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio, sorge quindi spontaneo chiedersi: a partire da ottobre sarà necessario aggiornare tutte le valutazioni?  

 

Possiamo trovare la risposta a questa domanda nell’articolo 4 “Disposizioni transitorie”. L’articolo in questione precisa che all’entrata in vigore del Decreto 3/07/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio incendio in base ai nuovi criteri, almeno che non si verifichino i seguenti casi:   

  1. Modifiche significative del processo produttivo o dellorganizzazione del lavoro che potrebbero incidere sulla salute e la sicurezza dei lavoratori 
  2. Modifiche relative all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione 
  3. A seguito di infortuni significativi 
  4. Quando l’esito della sorveglianza sanitaria lo dimostri necessario

Per maggiori informazioni sulle novità relative all’antincendio o per richiedere una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci

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