D.M. 3/09/2021 – Valutazione Rischio Incendio: cosa cambia?
Come abbiamo già detto in uno dei nostri articoli, il D.M. 3/9/21 insieme al D.M. 1/9/2021 e il D.M. 2/9/2021, ha abrogato l’ormai storico D.M. 10/03/2022 che per anni è stato il punto di riferimento in materia di antincendio.
Il nuovo Decreto, definito Mini–codice, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e classifica i luoghi di lavoro in due tipologie che vanno a modificare la classificazione tradizionale di Alto, Medio e Basso Rischio:
- Luoghi di lavoro a rischio incendio basso (strategia antincendio secondo i criteri del Mini–codice)
- Luoghi di lavoro a rischio incendio non basso (strategia antincendio secondo i criteri del Codice di Prevenzione Incendi)
COME REDIGERE UNA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO?
La valutazione rischio incendio è un’analisi dei rischi effettivi legati all’attività dell’azienda ed è uno strumento utilissimo per individuare le giuste misure di prevenzione e protezione, nonché le loro modalità di attuazione.
Di seguito elenchiamo alcuni elementi che devono sempre essere presenti all’interno della valutazione rischio incendio:
- Definizione dei pericoli d’incendio
- Descrizione dell’ambiente di lavoro e del contesto in cui i pericoli sono inseriti
- Tipologia e quantità di occupanti esposti al rischio
- Individuazione dei beni esposti al rischio
- Valutazione delle conseguenze di un incendio su occupanti, ambienti e beni
- Definizione di misure preventive in grado di eliminare oppure ridurre i rischi
QUANDO È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO?
Una delle domande che ci viene chiesta più spesso riguarda l’aggiornamento della valutazione in questione. Come abbiamo detto il D.M. 3/9/2021 stabilisce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio, sorge quindi spontaneo chiedersi: a partire da ottobre sarà necessario aggiornare tutte le valutazioni?
Possiamo trovare la risposta a questa domanda nell’articolo 4 “Disposizioni transitorie”. L’articolo in questione precisa che all’entrata in vigore del Decreto 3/07/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio incendio in base ai nuovi criteri, almeno che non si verifichino i seguenti casi:
- Modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che potrebbero incidere sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
- Modifiche relative all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- A seguito di infortuni significativi
- Quando l’esito della sorveglianza sanitaria lo dimostri necessario
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