C’è giudizio e giudizio

Le aziende soggette a sorveglianza sanitaria hanno nominato un medico competente che svolge le visite mediche annuali. Alla fine di ogni visita il medico rilascia il cosiddetto CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE che rappresenta l’atto conclusivo del processo di sorveglianza sanitaria.

A cosa ci riferiamo?

Questo certificato è un piccolo riassunto dell’inquadramento del dipendente all’interno dell’azienda, in cui sono indicati i dati anagrafici, la mansione aziendale, rischi dell’azienda a cui è soggetto e gli esami specifici eventualmente eseguiti e un giudizio complessivo finalizzato a comprendere se un lavoratore può svolgere la mansione in uno stato di benessere.

Il giudizio di idoneità può essere:

1) Idoneo

2) Non idoneo o temporaneamente non idoneo

3) Idoneo con limitazioni o prescrizioni

I requisiti minimi del giudizio di idoneità sono descritti dall’art .41 ed in particolare dall’allegato 3A del D.lgs.81/08.

Gli aspetti più salienti relativamente a questo fondamentale certificato abilitativo alla mansione sono ovviamente focalizzati sul giudizio quando lo stesso è negativo o presenta delle limitazioni e prescrizioni.

Avverso il giudizio espresso dal Medico Competente il Lavoratore ha diritto di ricorrere alla commissione ASL per un riesame del giudizio. Le informazioni sulle modalità di ricorso sono anch’esse un’informazione obbligatoria del documento.

Ma anche l’organizzazione aziendale è fortemente interessata alla sua interpretazione soprattutto quando i lavoratori sono oggetto di prescrizioni e limitazioni specifiche che per poter essere rispettate devono essere interamente comprese.

I principali errori che espongono il medico e l’azienda a sanzioni, sono legate sia al rispetto di adempimenti formali, sia ad aspetti operativi.

Analizzando gli aspetti formali, gli errori più comuni sono essenzialmente due:

  1. Il giudizio di idoneità alla mansione dev’essere coerente con il documento di valutazione dei rischi. In particolare, le mansioni indicate nel certificato di idoneità devono essere quelle evidenziate nel documento di valutazione del rischio.

    Questo errore nasce da Medici Competenti che svolgono la visita di mansione con un approccio strettamente sanitario, senza ricordarsi che l’espressione del giudizio è strettamente ed imprescindibilmente legata ai fattori di rischio presenti nella mansione. Il giudizio pertanto non può essere frutto di un’analisi sommaria delle attività svolte dal lavoratore ma strettamente correlato alla valutazione del rischio.  

    Tale obbligo si inserisce sia nel corretto processo di valutazione del rischio, dove il Medico Competente ha un ruolo attivo, sia nel far discernere con un nesso di causa effetto gli accertamenti specialistici ai rischi individuati nel processo valutativo.

    Spesso questo approccio superficiale comporta per l’azienda l’esecuzione di inutili esami specialistici e per il lavoratore la necessità di sottoporsi ad esami anche invasivi non dovuti.

  1. Il giudizio di idoneità deve sempre essere consegnato all’azienda ma anche al lavoratore. Alcuni Medici delegano la consegna del giudizio all’azienda, ma tale delega non è possibile. Ne consegue che, concretamente, il giudizio di idoneità deve essere generato al termine della visita medica e non successivamente. Quest’obbligo nasce dal fatto che il giudizio, deve essere consegnato, illustrato e compreso anche dal lavoratore che è il primo attore della sua prevenzione.

Tra gli aspetti sostanziali invece, ricordiamo un’adeguata descrizione del giudizio di idoneità con prescrizioni e limitazioni che dev’essere attentamente contemperato e soppesato.

Infatti, spesso vengono emessi giudizi troppo sintetici, troppo generici o troppo tecnici (viene riportato il rispetto di indici prevenzionistici non comprensibili o indicati limiti su attività spesso ingestibili o incomprensibili per l’azienda).

In tale contesto è bene precisare che, solo i medici che hanno svolto e partecipato attivamente al processo di valutazione del rischio riescono a trasmettere nel certificato di idoneità delle indicazioni formali che illustrino chiaramente all’azienda e al lavoratore quali sono le limitazioni da rispettare e eseguire rispettivamente.

Ne consegue che un approccio integrato tra RSPP e Medico del Lavoro, dirigenti e preposti è imprescindibile affinché l’azienda gestisca in modo corretto, ma anche efficiente (senza gravare inutilmente sulle prestazioni dell’organizzazione) questo importantissimo strumento di prevenzione.

Inoltre è fondamentale che il medico illustri in modo semplice e puntuale al lavoratore quanto indicato nel giudizio.

Può in tale contesto essere molto utile che il medico del lavoro partecipi alla formazione dei preposti per illustrare in modo puntuale e pratico il significato delle prescrizioni e limitazioni più complesse o più impattanti per l’organizzazione.

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