FAQ Ambiente
La tenuta del Registro è obbligatoria per:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporta di rifiuti
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- Le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
- Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali o derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
È un libro, ufficiale e vidimato, su cui i soggetti obbligati devono annotare tutte le operazioni di produzione, trasporto, intermediazione, recupero o smaltimento rifiuti speciali.
Per i Produttori, il movimento di Carico rappresenta la produzione di un rifiuto e il suo accantonamento in deposito temporaneo.
Per i Produttori, il movimento di Scarico rappresenta lo smaltimento di un rifiuto precedentemente accantonato in deposito temporaneo. Al movimento di Scarico corrisponde il Formulario di Trasporto rifiuti che ha accompagnato il rifiuto durante il trasporto verso l’impianto di destino.
Le annotazioni devono essere effettuate (art. 190, comma 1):
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
È il documento, ufficiale e vidimato, che accompagna ogni rifiuto speciale durante il trasporto dal Produttore al Destinatario.
È l’acronimo di Formulario di Identificazione Rifiuto. È il documento ufficiale e vidimato, che accompagna ogni rifiuto speciale durante il trasporto dal Produttore al Destinatario.
Sono gli acronimi rispettivamente di Catalogo Europeo dei Rifiuti e di Elenco Europeo dei Rifiuti, ed entrambi indicano il medesimo elenco. Si tratta della codificazione valida a livello europeo per tutte le tipologie di rifiuti.
Il codice E.E.R. (o C.E.R.) è composto da 6 cifre: le prime due identificano la categoria o attività che genera il rifiuto; la seconda coppia indica il processo produttivo che genera il rifiuto, mentre l’ultima coppia identifica in modo univoco il singolo rifiuto.
L’attribuzione del corretto codice E.E.R. e della corretta classificazione del rifiuto è responsabilità del Produttore.
No. È un errore grave. Per ogni tipologia di rifiuto trasportata deve essere emesso un Formulario distinto.
Il formulario può essere emesso dal Produttore o dal Trasportatore, ma la responsabilità dei dati inseriti è del Produttore.
Puoi scaricare le nostre semplici istruzioni.
Gli errori possono essere corretti solo prima della partenza dei rifiuti, quindi è importante controllare bene i Formulari prima di firmarli. Se gli errori sono tanti, meglio annullare il Formulario e ricompilarne uno nuovo. Se è solo un errore, si deve barrare il dato errato con una riga (senza bianchettarlo, senza gomma, senza scarabocchi, ma in modo che il dato errato risulti comunque leggibile), riscrivendo il dato corretto di lato o sopra. La correzione deve essere visibile e chiara. Nel campo annotazioni scrivere “Correzione effettuata prima della partenza”.
No, entrambi i documenti devono essere prima vidimati presso la Camera di Commercio competente; nel caso del blocco Formulario, la vidimazione può essere effettuata anche presso l’Agenzia delle Entrate.
Formulario Trasporto Rifiuti
Registro di Carico e Scarico
Modulo Vidimazione Registro e Formulario
Istruzioni per la vidimazione del Formulario Rifiuti
È la dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare al Catasto Rifiuti entro il 30 aprile di ogni anno.
Salvo eccezioni, i soggetti obbligati sono Trasportatori, Intermediari, Impianti di recupero o smaltimento, Produttori di rifiuti pericolosi e Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di depurazione con più di 10 dipendenti.
Il MUD viene richiesto per comunicare al Catasto le tipologie e i quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, intermediati, recuperati e smaltiti nell’anno precedente.
Il MUD può essere presentato in ritardo, ma è prevista una sanzione per la presentazione tardiva.
Tutti i documenti rifiuti devono essere conservati per 5 anni a partire dalla data di ultima registrazione presente sul registro c/s.
In caso di smarrimento del Registro c/s è necessario sporgere denuncia di smarrimento al Comando di Carabinieri di zona. Nella denuncia dovrà essere dichiarata la data di vidimazione del Registro, oltre alla prima e all’ultima data di registrazione presenti sullo stesso. La denuncia dovrà essere presentata dal legale rappresentante oppure da un delegato munito di delega e copia di carta d’identità del legale rappresentante.
Allo scadere dei tre mesi deve essere inviata una Comunicazione alla Provincia di competenza, tramite PEC o Raccomandata A/R. E’ solo la ricezione della quarta copia o l’invio della comunicazione a sollevare il produttore dalla responsabilità sul rifiuto. La quarta copia può essere restituita al produttore anche tramite PEC, ma l’allegato deve essere firmato digitalmente.
È necessario sporgere denuncia di smarrimento al Comando di Carabinieri di zona. Nella denuncia dovrà essere dichiarato il numero di serie del formulario, e la data di emissione, e andrà consegnata anche una fotocopia della quarta copia del formulario. La denuncia dovrà essere presentata dal legale rappresentante oppure da un delegato munito di delega e copia di carta d’identità del legale rappresentante.
Nessun rifiuto può essere trasferito da un’unità locale all’altra, pertanto tutti i rifiuti prodotti devono essere avviati a recupero /smaltimento prima del trasferimento, lasciando vuota la zona del deposito temporaneo e scaricando così tutti i carichi registrati sul Registro c/s.
Se l’Azienda è un soggetto obbligato alla tenuta del Registro deve essere vidimato un nuovo Registro relativo alla nuova unità locale prima dell’avvio dell’attività.
Se l’Azienda cambia solo la ragione sociale, ma non il codice fiscale, può continuare ad utilizzare lo stesso Registro di carico e scarico rifiuti speciali vidimato.
Se invece cambia anche il codice fiscale, deve essere vidimato un nuovo registro rifiuti e, se l’Azienda è soggetta MUD, l’anno successivo a quello di variazione dovranno essere presentate due dichiarazioni, una per ognuna delle due Aziende.